La legge 219 del 22 Dicembre 2017, entrata in vigore il 31 Gennaio 2018, trova il suo completamento attuativo nel Decreto del 17 Gennaio 2020. In previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, questa Legge prevede la possibilità per ognuno di noi di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, cioè il consenso od il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Possono fare le DAT tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere. Tutte le DAT vengono raccolte nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute. Questa Banca raccoglie la copia delle disposizioni anticipate di trattamento, ne garantisce il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca. Assicura inoltre la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente e sia da parte del fiduciario da lui nominato . Proprio così , attraverso le DAT possiamo pure nominare una persona di nostra fiducia che in caso ci trovassimo nella impossibilità di esprimerci, potrà rappresentarci. Sempre la Banca dati nazionale registra anche la copia della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accettazione o rinuncia di questi, come pure la successiva revoca da parte del disponente. Chi ha intenzione di accedere a questa nuova opportunità, cioè a fare le DAT, deve rivolgersi ad un ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza, o suo delegato. Trovandosi all’estero invece si possono dare le disposizioni anticipate di trattamento ricorrendo all’operato degli ufficiali di stato civile delle rappresentazioni diplomatiche o consolari italiane, oppure a quello dei notai e dei capi degli uffici consolari italiani all ‘estero. Esiste poi anche il caso delle Regioni che hanno adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altra modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario Nazionale, in questi casi sarà onere delle stesse Regioni alimentare la Banca dati nazionale.