Sicuro è che non è più un sintomo. Oggi il dolore va gestito in una ottica multidisciplinare. Nella definizione di un percorso assistenziale vengono altresì specificati procedure, algoritmi mantenendo sempre alta l’attenzione nei confronti della dignità e della qualità della vita delle persone assistite, attraverso un programma di cura individuale per il malato e la sua famiglia. Qui fondamentale è stata e tuttora è la legge numero 38 del 15 Marzo 2010. Perché oltre a definire il diritto di ognuno di accedere alle Cure Palliative ( cioè ad un insieme di interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali rivolti sia al malato che ai suoi familiari, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia, caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più ai trattamenti specifici), ed alla Terapia del Dolore ( cioè un assieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad individuare e ad applicare alle forme morbose croniche idonee ed appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, integrate tra loro allo scopo di elaborare percorsi idonei per la soppressione ed il controllo del dolore), è di grande spessore e significativo l’articolo 7 della medesima. “ Obbligatorio è riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica”!!! Infatti dice la stessa legge, che nelle sezioni medica ed infermieristica devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero. Bisogna scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore, nonché la tecnica antalgica ed i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi ed il risultato antalgico conseguito. Da questo articolo si passa poi al numero 8 attraverso cui si individuano i percorsi formativi e di aggiornamento per personale medico e sanitario in materia di Cure Palliative e Terapia del Dolore.
Altresì da tenere presente la legge numero 219 del 22 Dicembre 2017, che tratta del consenso informato e disposizione anticipate di trattamento ( le DAT di cui ho parlato precedentemente). Questa legge va a rafforzare i due pilastri legislativi precedenti in tema di gestione del dolore. Da considerare l’articolo 2 : COMMA 1 “ il medico , avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico stesso. A tal fine è sempre garantita una appropriata terapia del dolore, con coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle Cure Palliative ( qui ci si riferisce ai casi curabili a domicilio)” . COMMA 2 “ nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati” . Importante questo punto perché definisce i limiti dell’accanimento terapeutico, limiti spesso e volentieri non rispettati ne dai medici ne dai familiari. COMMA 3 “ il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati ed annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.”
Queste nozioni sono poco conosciute ma molto utili, altresì soprattutto se si viene a contatto con medici disinformati o che invece di aiutare e proteggere il paziente si approfittano della sua ignoranza e di chi lo assiste . Non scordate perciò l’esistenza e l’importanza di tali leggi!
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